Nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 2023 di approvazione delle spese di notifica e dei costi delle misure cautelari ed esecutive relativi alle attività di riscossione degli enti locali e dei concessionari, disciplinate dalla legge 160/2019 nelle disposizioni relative all’avviso di accertamento esecutivo. La norma definisce i costi di notifica e di procedura previsti dalla lettera b) del comma 803 dell’articolo 1 rinviando, nelle more dell’adozione di un nuovo decreto, a quelli già definiti dal Dm 12 settembre 2012 per le spese di notifica e dal Dm 21 novembre 2000 per le procedure di riscossione. I nuovi importi troveranno applicazione sugli atti di accertamento esecutivo, sulle ingiunzioni di pagamento e nei successivi atti tipici finalizzati alla riscossione del credito emessi dopo la data di entrata in vigore del decreto (indipendentemente dall’anno di competenza dell’entrata). Tra le novità anche il riconoscimento delle spese di notifica mediante Pec e di invio dei solleciti adottati ai sensi del comma 795, confermando la natura meramente comunicativa degli stessi.
I costi di notifica
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 890/1982, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del Cpc, dell’articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 160/2019, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative. L’ammontare delle spese è fissato nella misura unitaria di 7,83 euro per le notifiche effettuate mediante invio di Racc. A.R., di 6,51 euro per le raccomandate semplici, di 2 euro per le notifiche effettuate mediante l’invio a mezzo posta elettronica certificata, di 11,55 euro per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 14 della legge 890/1982, di 12,19 euro per le notifiche eseguite all’estero ai sensi delle speciali disposizioni dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e di 1,33 euro per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell’articolo 1, comma 795 della citata legge n. 160. In caso di ricorso alla Piattaforma notifiche digitali (Pnd) si applica il decreto del 30 maggio 2022. Si tratta di spese forfettarie onnicomprensive riconosciute dalla legge come ripetibili verso il debitore che devono essere inseriti negli accertamenti esecutivi, ingiunzioni e atti successivi, fermo restando tutte le altre dinamiche sui rimborsi spese tra amministrazioni comunali. Va precisato che la spesa di 11,65 euro si applica anche alla notifica mediante messo eseguita ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 (atti tributari). Tutto ciò che non rientra nel nuovo decreto del 14 aprile soggiace alla disciplina di costo specifica. Sul punto va ricordato che, dalla riforma della legge 160/2019 sono escluse le sanzioni al codice della strada (e per coerenza di struttura anche le altre sanzioni amministrative facenti capo alla legge 689/1981).
I costi delle procedure cautelari ed esecutive
Nello stesso decreto, l’articolo 5 definisce gli importi per il rimborso delle spese relative alle misure cautelari ed esecutive della procedura di riscossione coattiva privilegiata mediante l’approvazione della Tabella A che riporta, in analogia al precedente decreto 21 novembre 2000, l’elenco delle spese di procedura. La descrizione delle voci è adeguata all’evoluzione normativa della tipicità degli atti. Giusto per richiamare le misure più frequenti, il rimborso è fissato nella misura unitaria di 43 euro per la comunicazione preventiva di fermo, di 212 euro per la comunicazione preventiva di ipoteca e 38 euro per il pignoramento presso terzi. La tabella prevede un coefficiente di maggiorazione, che oscilla dal 20 al 500%, da applicare per gli importi superiori a 500 euro (prendendo per base l’importo complessivo del credito per cui si procede). Il valore, significativamente più alto del precedente, rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.
Un secondo allegato al decreto approva la Tabella B per il rimborso delle spese vive, diritti e oneri sostenuti per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione. Inoltre, si utilizzano i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, con la riduzione del 20% dell’importo complessivo previsto. É, altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.
Nessun aggiornamento invece per gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che continuano a essere regolati dai precedenti decreti.
Va precisato che le due tabelle aggiornano le spese per la riscossione condotta da soggetti diversi dall’agente nazionale, che continua ad applicare il decreto 21 novembre 2000. Uno scenario che alimenta il solco tra la riscossione condotta dall’Agente nazionale e quella alternativa mediante concessionario iscritto all’albo, società pubblica o forma diretta dell’ente, in distonia rispetto all’intervento normativo che ha azzerato gli oneri di riscossione sul debitore e l’eventuale rimborso spese a carico dei comuni in caso di inesigibilità. Sul punto, l’articolo 10 del Dl 14 aprile stabilisce che nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell’ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore, fatte salve diverse pattuizioni contrattuali.