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Come funziona la procedura di pignoramento presso terzi

La PubbliAlifana srl garantisce agli enti pubblici di cui è concessionaria, la più ampia possibilità di riscuotere i crediti da essi vantati, grazie in modo particolare all’utilizzo della procedura di pignoramento presso terzi prevista dall’art. 72 bis dpr 602/73 (cosiddetto pignoramento esattoriale effettuato su conto corrente, su stipendio, su pensione, su canoni di locazione ecc.).

La procedura esecutiva in parola, voluta dal Legislatore a garanzia del superiore interesse della Pubblica Amministrazione al reperimento del proprio credito (tributario nonché patrimoniale), permette alla società di riscossione di notificare un atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento stragiudiziale ai soggetti puntualmente individuati quali debitor debitoris, ai quali è concesso un termine di giorni 60 per rendere l’eventuale dichiarazione di quantità e, se positiva, per il conseguente versamento delle somme staggite.

La particolare procedura azionata dal concessionario amplia in maniera considerevole lo spettro di possibilità per il recupero del credito vantato dalla P.A. giacché si avvia e conclude senza il coinvolgimento dell’autorità Giudiziaria, con considerevoli vantaggi in termini di spese e di speditezza dell’intera azione esecutiva.

Il Legislatore ha pertanto concesso ai soggetti iscritti all’Albo dei concessionari per la riscossione (quale è la Pubblialifana srl), uno strumento di recupero coattivo dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti, molto incisivo, cui fa da unico ma necessario contraltare la circostanza che in assenza di puntuale pagamento da parte del soggetto terzo, il pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73 perde autonomamente efficacia smettendo di produrre effetti sulla sfera giuridica patrimoniale dell’esecutato. A quel punto, al concessionario sarà in ogni caso possibile azionare l’ordinaria procedura esecutiva di cui all’art. 555 c.p.c. e seguenti.

L’efficacia di questo mezzo è ad ogni modo garantita dalla estrema accuratezza con cui la Pubblialifana srl utilizza gli strumenti informatici finalizzati all’individuazione dei soggetti terzi debitori (istituti Bancari, Poste Italiane, datori di lavoro, conduttori di immobili di proprietà del debitore ecc.), avvalendosi dell’ausilio di personale altamente qualificato e di un ufficio legale specializzato in materia di Diritto Tributario e delle procedure esecutive.

Accertamento esecutivo

L’articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 ha introdotto il cosiddetto accertamento esecutivo.

In particolare, il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.

L’accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico). Opera per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche – specifica la norma – con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata. In merito, l’amministrazione finanziaria, nell’ambito di un incontro con la stampa specializzata, ha precisato che non sono interessati dalla novità gli atti già formati e protocollati entro il 31 dicembre 2019 e spediti per la notifica successivamente a quel termine.

Si tratta, dunque, di atti “impoesattivi”, in quanto concentrano in un solo provvedimento sia la funzione impositiva che quella esattiva, valendo anche come titolo esecutivo e precetto.

Fermo amministrativo su beni mobili del contribuente/debitore

In termini generali, il fermo amministrativo è uno strumento di autotutela cautelare a garanzia del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria ovvero dall’Ente locale.

Tecnicamente, In base al comma 1 dell’art. 86 dpr 602/73, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore, che, per quanto attiene i beni mobili registrati, si esegue mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (Pra) a cura del concessionario.

Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo, sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Avvenuta l’iscrizione, il concessionario ne dà comunicazione al contribuente nel termine di cinque giorni (art. 4 dm 503/98 c. 1, in parte soppresso) e successivamente alla sua iscrizione, questo, impedisce al debitore la possibilità di circolare con il mezzo sottoposto alla misura cautelare.

L’opportunità nell’utilizzo del fermo amministrativo si rileva anche nel requisito essenziale per la sua iscrizione; infatti per natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, è adottabile anche nei casi in cui il credito dell’amministrazione finanziarla sia contestato, ma è ragionevole sostenerne l’esistenza. Pertanto, presupposto di esso è la mera ragione del credito e non già la sua effettiva esistenza, circostanza questa che ne amplia la sfera di utilizzabilità, garantendo al concessionario un efficace ed agevole strumento di recupero del credito con indiscutibile vantaggio economico per l’Ente creditore.